Statuto e Bilancio LPP

Articolo 27 della Costituzione italiana
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
LIBERATION PRISON PROJECT ITALIA ETS

ART. 1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

Viene costituita, anche ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un’ Associazione, senza scopo di lucro, denominata LIBERATION PRISON PROJECT ITALIA ETS (Ente Terzo Settore).
L’Associazione ha sede in Santa Luce (Pi) , Località Pomaia, Via Poggiberna n. 15. La sede legale può essere trasferita all’interno del comune senza necessità di modifica del presente statuto. Può essere trasferita altrove con deliberazione dell’assemblea dei soci. L’associazione ha durata fino al 31.12.2055, salvo proroga.

ART. 2: SCOPI.
2.1- L’Associazione riconosce l’autorità spirituale di Sua Santità il XIV Dalai Lama e trae ispirazione dagli insegnamenti di Lama Tubten Yeshe e Lama Zopa Rinpoce.
2.2- L’Associazione, condividendo le più ampie finalità della Foundation for Preservation of Mahayana Tradition Inc., ente riconosciuto dallo Stato della California (U.S.A.) con atto del 10 luglio 1989, n. 150-9471, si propone le seguenti finalità di interesse generale di cui all’art. 5, Dlgs 3 luglio 2017, n. 117:
a) alleviare la sofferenza mentale ed emotiva di detenuti ed ex detenuti negli Istituti penitenziari in Italia;
b) motivare i detenuti ad attuare un cambiamento nella propria disposizione mentale ed emotiva e nel comportamento affinché risultino più di beneficio per il proprio interesse e per quello della comunità in generale;
c) creare e codificare una nuova modalità di approccio con detenuti ed ex detenuti che possa integrarsi e collaborare con quelle già esistenti all’interno delle carceri italiane;
d) realizzare progetti di sostegno psicologico alle famiglie dei detenuti, al personale amministrativo e di polizia penitenziaria operanti all’interno del sistema carcerario italiano;
e) individuare attraverso uno studio ed una ricerca costante, nei settori della psicologia, della neuroscienza, della mindfulness e della psicologia buddhista e dell’equilibrio emotivo in cui coinvolgere le varie e diverse figure professionali che lavorano ed operano nel settore carcerario, le metodologie migliori per raggiungere gli obbiettivi indicati nei punti che precedono.
2.3- Al fine di consentire lo scopo sopra indicato, l’Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività (descritte a mero titolo esemplificativo e non tassativo):
favorire e promuovere nei detenuti lo sviluppo di una più ampia consapevolezza di sé utilizzando insegnamenti della tradizione buddhista, tecniche meditative e la pratica dello yoga, così come le più moderne ricerche psicologiche e sociali, organizzando inoltre incontri tra detenuti e figure religiose del mondo buddhista o di altre professioni religiose o personalità laiche del mondo della cultura; promuovere e favorire la corrispondenza dei detenuti con persone selezionate e la possibilità di accedere a piattaforme formative modulari; favorire e promuovere il dialogo tra i detenuti ed il mondo del lavoro e dell’impiego attraverso la creazione di progetti formativi e di una rete sul territorio anche attivando le collaborazioni necessarie, in Italia e all’estero, con associazioni e realtà già presenti; promuovere attività all’interno delle carceri di natura buddhista o di altro genere, che siano di beneficio per la qualità della vita dei detenuti; favorire e promuovere attività di raccolta di materiale da donare alle strutture carcerarie quali indumenti, libri, materiale didattico, strumenti informatici o quant’altro richiesto dalle strutture di detenzione per il miglioramento della qualità della vita dei detenuti; preparare figure formate alla dimensione spirituale per prestare adeguati servizi ai detenuti e alle famiglie: la formazione può avvenire sia attraverso la frequentazione dei Centri Buddhisti diretti da Maestri qualificati e riconosciuti che nei momenti di incontro con i collaboratori dell’Associazione; svolgere attività di ricerca e di studio, in collaborazione con Enti universitari o similari, nazionali e internazionali, nel campo della filosofia buddhista, della psicologia, della scienza della mente e della didattica per quanto concerne lo sviluppo di qualità positive all’interno di situazioni complesse e di grande sofferenza; promuovere e favorire la collaborazione dei detenuti e degli ex detenuti che entrano in contatto con l’Associazione alle iniziative dell’Associazione stessa; promuovere e diffondere pubblicazioni che creino dialogo e interesse per il mondo carcerario e approfondiscano i temi della ricerca interiore e personale; contribuire al processo di pace nella società e negli individui attraverso un’azione non violenta nell’ottica del concetto di responsabilità universale come espresso negli insegnamenti del Dalai Lama; promuovere, sostenere, ideare attività di natura commerciale e non, per l’effettivo reinserimento nella vita sociale dei detenuti; progettare, organizzare e realizzare momenti di approfondimento e di studio anche per formare nuovi professionisti.
2.4- Per realizzare quanto sopra l’Associazione potrà organizzare e promuovere: corsi anche di formazione professionale, laboratori, conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni a mezzo stampa – anche a carattere periodico ed a mezzo telematico – od altro (a livello editoriale, e non), iniziative per la creazione e la diffusione con finalità di studio e di ricerca delle proprie attività tramite laboratori ed incontri aventi rilevanza anche di formazione professionale per le professioni legate a questo tema; promuovere corsi di formazione per la certificazione degli operatori propri dell’Associazione i quali saranno abilitati, dove richiesto, ad operare in carcere e a stretto contatto con gli apparati carcerari preposti; gestioni di attività accessorie (secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali svolte), quali ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande.
2.5- L’Associazione promuove inoltre contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all’estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni che possano collaborare con la medesima Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
2.6- L’Associazione non ha scopo di lucro, ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati in via del tutto secondaria e accessoria, purché ad essi direttamente connessi. Pertanto l’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
2.7- Si intende come distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate:
a) la corresponsione ai soci, ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) la cessione di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini di secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che le cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, Dlgs 117/2017;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori ai quattro punti al tasso annuo di riferimento.
Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività obbligandosi, in tali circostanze, a rispettare la disciplina ed i termini previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs. 117/2017 e successive modifiche se intervenute.
ART. 3: SOCI
I soci dell’Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori e soci effettivi.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’Associazione comporta per i soci fondatori ed effettivi il diritto di voto nell’assemblea.
ART. 4: SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori i promotori dell’atto costitutivo.
Ai soci fondatori si applicano le disposizioni previste per i soci effettivi.
ART. 5: SOCI ONORARI
Sono Soci onorari quei soggetti che per il loro particolare contributo alla vita dell’Associazione, ovvero agli scopi che l’Associazione persegue e comunque per la loro autorevolezza nel mondo scientifico, culturale, sociale o politico vengono nominati in tale ruolo dal Consiglio direttivo. Ai Soci onorari si applicano le disposizioni previste per i Soci effettivi con la sola differenza che sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
ART. 6: SOCI EFFETTIVI
Sono soci effettivi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, sia italiane che estere che, accettando le finalità dello Statuto, si impegnano a partecipare all’attività dell’Associazione e contribuiscono al suo finanziamento.
I soci fondatori ed effettivi hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili nelle cariche sociali.
La domanda di ammissione di un nuovo associato è presentata in forma scritta e motivata al Presidente che la sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo che può anche procedere alla cooptazione di nuovi soci effettivi i quali dovranno comunicare per iscritto la loro accettazione. La delibera è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto al richiedente entro sessanta giorni dall’avvenuta delibera le motivazioni del rigetto. Chi ha proposto la domanda non approvata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto chiedere che sulla sua istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci durante la successiva delibera.
Ogni socio può recedere dalla sua qualità, dandone comunicazione scritta all’Associazione.
ART. 7: DIRITTI ED OBBLIGHI SOCI
I soci hanno diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’Associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
– prendere visione dei bilanci e dei libri associativi
– partecipare a tutte le assemblee ed assumente le rispettive delibere.
I soci hanno l’obbligo di:
– rispettare la legge, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
– versare la quota associativa nei termini e le modalità stabilite dagli organi sociali.
Un socio potrà essere dichiarato decaduto nel caso in cui sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti ai punti precedenti. L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea ed adeguatamente motivata a maggioranza semplice degli aventi diritto.
ART. 8: ORGANI

Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato;
il Comitato Scientifico;
il Sindaco Revisore o il Collegio dei Sindaci Revisori.
Tutte le cariche sociali sono prorogate fino alla nomina dei successori.

ART. 9: ASSEMBLEA
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa è costituita da tutti i soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente o, su delega o in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, oppure in via subordinata dal revisore (o dal Collegio dei Revisori) ovvero in via ulteriormente subordinata su richiesta di un terzo dei soci.
Essa deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio) e del bilancio preventivo;.
Ad ogni socio spetta un voto.
Spetta all’assemblea:
a) impartire le linee generali di condotta dell’Associazione;
b) approvare annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed i programmi di attività;
c) eleggere il Sindaco revisore dei conti o, in alternativa, il Collegio dei Revisori;
d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
e) modificare o rinnovare lo Statuto;
f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni
g) deliberare su ogni altra questione ritenuta utile per il perseguimento degli scopi sociali;
h) escludere i soci per i motivi indicati nei precedenti articoli;
i) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote sociali di partecipazioni annue;
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà effettuarsi con comunicazione scritta che dovrà essere spedita tramite raccomandata o altri mezzi idonei (fax, email ecc..) a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata; a questo proposito si precisa che tale avviso dovrà contenere l’ordine del giorno nonché la data di prima e seconda convocazione. La comunicazione verrà inviata all’ultimo recapito comunicato dall’associato.
Le deliberazioni delle assemblee sono prese, in prima convocazione, a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto è comunque richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Ciascun socio ha un voto solo e può farsi rappresentare da un altro socio purché munito di delega scritta. Ogni socio può essere delegato al massimo da altri due soci.
Le persone giuridiche saranno rappresentate in assemblea dal legale rappresentante o da un suo delegato per iscritto.
Dello svolgimento e delle decisioni dell’Assemblea deve essere redatto processo verbale dal Presidente o da un soggetto dallo stesso incaricato che sarà raccolto e conservato previa sottoscrizione del redattore e controfirmato dal Presidente.
Le Assemblee possono essere tenute anche utilizzando strumenti di videoconferenza in cui i soci possano esprimere il loro voto attraverso detti strumenti.
ART. 10: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea secondo le modalità da questa stabilite.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, salvo la diversa durata stabilita dall’Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti, anche fra i non soci, dall’Assemblea.
Gli eletti, ovvero il Direttivo in carica, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiedere l’iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (laddove sia stato istituito) ovvero a quel diverso Registro ove previsto per legge, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, su iniziativa propria, o dietro richiesta di un terzo dei membri del consiglio.
L’avviso di convocazione del Consiglio dovrà effettuarsi con comunicazione scritta che dovrà essere spedita tramite raccomandata o altri mezzi idonei (fax, email ecc..) a tutti i membri almeno tre giorni prima della data fissata con indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora e degli argomenti in discussione.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto e conservato apposito verbale.
Al Consiglio Direttivo compete:
1. Eleggere il Presidente;
2. Eleggere i membri del Comitato Scientifico;
3. Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nonché, sentito il Comitato Scientifico, i programmi di attività e le relazioni sull’attività svolta;
4. Deliberare sull’ammissione di nuovi soci e sulla nomina di eventuali Soci onorari;
5. Proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote sociali di partecipazione annue;
6. Deliberare, eventualmente, l’apertura di sedi operative;
7. Determinare la struttura e la composizione dell’Organigramma dell’Associazione, stabilendone le eventuali retribuzioni nei termini di legge e del presente Statuto
8. Provvedere su tutte le questioni delegate dall’Assemblea;
9. Convocare senza indugio l’Assemblea nei casi di diminuzione di oltre un terzo del patrimonio iniziale così come previsto all’Art. 16 del presente statuto.
Le delibere del Consiglio Direttivo, sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di assoluta parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.
Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere tenute anche utilizzando strumenti di videoconferenza in cui i consiglieri possano esprimere il loro voto attraverso detti strumenti.
ART. 11: PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo all’interno dei suoi membri.
La durata della carica è di cinque anni ed è rinnovabile.
Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, che è dal medesimo presieduto, ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all’Assemblea, al Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico, al Sindaco Revisore o, alternativamente, al Collegio dei Revisori.
Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell’Associazione.
Egli provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell’Associazione; a tale proposito il Presidente:
1. illustra all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi preventivi di attività e le relazioni sulle attività svolta;
2. svolge le funzioni di tesoriere, o nomina a tal fine altro soggetto, anche non socio, ed è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi;
3. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
4. cura la tenuta dei libri contabili e la conservazione del patrimonio dell’Associazione.
ART. 12: VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente, se nominato, può essere scelto dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica per lo stesso periodo del Presidente e lo sostituisce o in forza di delega, o in caso di vacanza della carica. In tal caso, entro 60 giorni, deve convocare l’Assemblea per la nuova elezione.
ART. 13: COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico può essere è nominato dal Consiglio Direttivo se ritenuto necessario ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti anche fra non soci, e dura in carica cinque anni.
E’ l’organo consultivo di indirizzo scientifico dell’Associazione, non obbligatorio ma di ausilio, ove ritenuto.
In particolare:
– propone le attività da svolgere che sottopone alla decisione del Consiglio Direttivo;
– elabora progetti didattici, di formazione e di studio, proponendo le collaborazioni utili alla loro ideazione e realizzazione, illustrandoli al Consiglio Direttivo;
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente o da un suo delegato.
Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente, su iniziativa propria, o dietro richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
L’avviso di convocazione del Comitato dovrà effettuarsi con comunicazione scritta che dovrà essere spedita tramite raccomandata o altri mezzi idonei (fax, email ecc..) a tutti i membri almeno tre giorni prima della data fissata.
Delle riunioni del Comitato Scientifico può essere redatto e conservato apposito verbale.
Le delibere del Comitato Scientifico, sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di assoluta parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.
Le riunioni del Comitato scientifico possono essere tenute anche utilizzando strumenti di videoconferenza in cui i membri possano esprimere il loro voto attraverso detti strumenti.
ART. 14: LAVORATORI DELL'ASSOCIAZIONE
I lavoratori dell’Associazione hanno diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51, Dlgs 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche.
In ogni caso la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Di ciò l’Associazione dovrà dare conto nel proprio bilancio in osservanza dell’art. 13, Dlgs 117/2017.
ART. 15: ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio laddove abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a 220.000,00 euro potrà essere redatto nelle forma del rendiconto finanziario per cassa.
I bilanci dovranno essere redatti dalla modulistica degli enti del terzo settore, se esistente, definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione nel bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art. 6, Dlgs. 117/2017.
Lo stesso bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, laddove esistente.
L’Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente il bilancio.
L’Associazione, nel caso in cui superasse il milione di euro annuo con i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, laddove esistente, e pubblicare presso il suo sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all’articolo 97 del Dlgs 177/2017 e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, tenendo conto, fra l’altro, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
L’Associazione nel caso in cui abbia ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Sono libri sociali obbligatori quelli previsti all’art. 15, Dlgs. 117/2017 e successive modifiche.
L’Associazione dovrà comunque uniformarsi alle eventuali modifiche su questi punti in forza della normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore senza dover procedere a modifiche statutarie.
ART. 16: REVISORE DEI CONTI
L’atto costitutivo e, in seguito, l’Assemblea può nominare un Revisore o, alternativamente, un Collegio dei Revisori, composto di tre membri.
L’atto di nomina ne fissa i compensi annuali.
Al Revisore o al Collegio, che durano in carica cinque anni, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, competono, se nominati:
1. il potere di revisione e di ispezione contabile;
2. il dovere di valutare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e di presentare all’Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa nonché svolgere tutte quelle attività previste per legge.
ART. 17: PATRIMONIO
Il patrimonio finanziario dell’Associazione è costituito:
1. dalle quote associative;
2. dai contributi concessi a qualsiasi titolo dello Stato, da soggetti, enti e istituzioni pubbliche e private, sia italiane che estere;
3. dai contributi dei soci;
4. da garanzie e fideiussioni dei soci;
5. dai contributi straordinari determinati dall’Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni e/o servizi;
6. dal ricavato dell’attività eventualmente svolta dall’Associazione;
7. da liberalità inter vivos e mortis causa;
8. dal patrimonio iniziale di 15.000,00 euro.

Nel caso in cui il patrimonio iniziale di 15.000,00 euro dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’Associazione attraverso il suo organo amministrativo o nella sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, dovrà senza indugio, convocare l’Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione con altra associazione o lo scioglimento dell’Associazione stessa.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai sensi di quanto già espressamente disciplinato al precedente articolo 2 del presente statuto.

ART. 18: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma uno, Dlgs. 117/2007, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. Tutto questo in ossequio a quanto previsto dall’Art. 9, Dlgs. 117/2017 e successive modifiche
ART. 19: NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di enti del terzo settore con particolare riferimento al Dlgs. 117/2017 e successive modifiche.

Bilancio

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ANNO 2020

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